Art. 1

Modifiche alla direttiva 98/26/CE

In vigore dal 24 nov 2010
Modifiche alla direttiva 98/26/CE La direttiva 98/26/CE è così modificata: 1) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 informa immediatamente il Comitato europeo per il rischio sistemico, gli altri Stati membri e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (nel prosieguo: l'“AESFEM”) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;" 2) all’, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri designano i sistemi, e i rispettivi operatori del sistema, da includere nell’ambito di applicazione della presente direttiva e li notificano all'AESFEM; essi la informano circa le autorità designate a norma dell’, paragrafo 2. L’AESFEM pubblica dette informazioni sul suo sito web.»; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 10 bis 1.   Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010. 2.   Le autorità competenti forniscono quanto prima all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.».
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Modifiche alla direttiva 98/26/CE (Art. 1 Direttiva (UE) 2010/78) — Testo vigente | Portale Normativo