Art. 1
Modifiche alla direttiva 98/26/CE
In vigore dal 24 nov 2010
Modifiche alla direttiva 98/26/CE
La direttiva 98/26/CE è così modificata:
1)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 informa immediatamente il Comitato europeo per il rischio sistemico, gli altri Stati membri e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (nel prosieguo: l'“AESFEM”) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;"
2)
all’, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri designano i sistemi, e i rispettivi operatori del sistema, da includere nell’ambito di applicazione della presente direttiva e li notificano all'AESFEM; essi la informano circa le autorità designate a norma dell’, paragrafo 2. L’AESFEM pubblica dette informazioni sul suo sito web.»;
3)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 10 bis
1. Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.
2. Le autorità competenti forniscono quanto prima all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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