Art. 10
Modifiche alla direttiva 2006/49/CE
In vigore dal 24 nov 2010
Modifiche alla direttiva 2006/49/CE
La direttiva 2006/49/CE è così modificata:
1)
all’articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:
«5. L’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (in prosieguo: l'“ABE”) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*20) può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti autorizzano gli enti creditizi a utilizzare modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi della presente direttiva.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
(*20)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.»."
2)
all’articolo 22, paragrafo 1, è inserito il comma seguente:
«Quando derogano all’applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata come previsto dal presente articolo, le autorità competenti ne danno notifica alla Commissione e all'ABE.»;
3)
all’articolo 32, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le autorità competenti notificano dette procedure all'ABE, al Consiglio e alla Commissione.»;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«L’ABE formula orientamenti in relazione alle procedure di cui al presente paragrafo.»;
4)
all’articolo 36, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l’assolvimento delle funzioni previste nella presente direttiva. Essi ne informano l’ABE e la Commissione indicando l’eventuale ripartizione delle funzioni stesse.»;
5)
all’articolo 38, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:
«Le autorità competenti collaborano con l’ABE ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.
Le autorità competenti forniscono quanto prima all’ABE tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 1093/2010, conformemente all’articolo 35 di tale regolamento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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