Art. 8

Modifiche alla direttiva 2005/60/CE

In vigore dal 24 nov 2010
Modifiche alla direttiva 2005/60/CE La direttiva 2005/60/CE è così modificata: 1) all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (in prosieguo: l'“ABE”), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (in prosieguo l'“AEAP”), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15), e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo l'“AESFEM”), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) (*16), (in prosieguo, collettivamente, le “AEV”) nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, e del regolamento (UE) n. 1095/2010 e la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 o di altri casi in cui siano soddisfatti i criteri tecnici stabiliti a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera b). (*14)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12." (*15)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48." (*16)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;" 2) all’articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano le AEV nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 e la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).»; 3) all’articolo 28, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano le AEV nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 e la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 o 5.»; 4) l’articolo 31 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri, le AEV nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui la legislazione del paese terzo non consente l’applicazione delle misure previste al primo comma del paragrafo 1 e può essere prevista un’azione coordinata al fine di pervenire ad una soluzione.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «4.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, le AEV, prendendo in considerazione il quadro esistente e cooperando, in caso, con altri organismi dell’Unione competenti in tale settore, possono elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente, per specificare il tipo di misure supplementari di cui paragrafo 3 del presente articolo e le azioni minime che gli enti creditizi e finanziari devono adottare quando la legislazione del paese terzo non consente l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»; 5) all’articolo 34 è inserito il paragrafo seguente: «3.   Per assicurare la coerente armonizzazione e per tener conto degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, le AEV, prendendo in considerazione il quadro esistente e cooperando, in caso, con altri organismi dell’Unione competenti in tale settore, possono elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente, per specificare il contenuto minimo della comunicazione di cui al paragrafo 2. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»; 6) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 37 bis 1.   Le autorità competenti cooperano con le AEV ai fini della presente direttiva a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente. 2.   Le autorità competenti forniscono alle AEV tutte le informazioni necessarie all’espletamento dei loro compiti a norma della presente direttiva nonché a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.»; 7) il titolo del capo VI è sostituito dal seguente: «ATTI DELEGATI E MISURE DI ESECUZIONE»; 8) l’articolo 40 è così modificato: a) al paragrafo 1: i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e per specificare i requisiti di cui alla presente direttiva, la Commissione adotta le seguenti misure:»; ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le misure sono adottate mediante atti delegati conformemente all’articolo 41, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 41 bis e 41 ter.»; b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le misure sono adottate mediante atti delegati conformemente all’articolo 41, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 41 bis e 41 ter.»; 9) l’articolo 41 è così modificato: a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’ della stessa e a condizione che le misure adottate secondo tale procedura non modifichino le disposizioni fondamentali della presente direttiva.»; b) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente: «2 bis.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 40 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011. La Commissione redige una relazione sul potere delegato al più tardi entro sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell’articolo 41 bis.»; c) sono inseriti i seguenti paragrafi: «2 ter.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 2 quater.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 41 bis e 41 ter.»; d) il paragrafo 3 è soppresso; 10) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 41 bis Revoca della delega 1.   La delega di potere di cui all’articolo 40 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca. 3.   La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. È pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 41 ter Obiezione agli atti delegati 1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. 2.   Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo. L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. 3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all’atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest’ultimo non entra in vigore. In conformità dell’articolo 296 TFUE, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne fornisce le motivazioni.».
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