Art. 11
Modifiche alla direttiva 2009/65/CE
In vigore dal 24 nov 2010
Modifiche alla direttiva 2009/65/CE
La direttiva 2009/65/CE è così modificata:
1)
all’ è inserito il paragrafo seguente:
«8. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo: l'“AESFEM”), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*21), può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione di un OICVM.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
(*21)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;"
2)
all’, paragrafo 1, è inserito il comma seguente:
«L’AESFEM riceve notifica di ogni autorizzazione concessa nonché pubblica e aggiorna sul proprio sito web un elenco delle società di gestione autorizzate.»;
3)
all’ è inserito il paragrafo seguente:
«6. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione della società di gestione, compreso il programma di attività;
b)
i requisiti applicabili alla società di gestione a norma del paragrafo 2 e le informazioni per la notifica di cui al paragrafo 3;
c)
i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché gli ostacoli che possono impedire l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell’autorità competente di cui all’, paragrafo 1, della presente direttiva e all’, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/39/CE, in combinato disposto con l’ della presente direttiva.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la trasmissione delle informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b).
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
4)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri informano l’AESFEM e la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dagli OICVM nel commercializzare le loro quote in un paese terzo.
La Commissione esamina tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata. L’AESFEM assiste la Commissione nell’esecuzione di detti compiti.»;
5)
all’ è inserito il paragrafo seguente:
«3. Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire un elenco esauriente di informazioni, come previsto al presente articolo, con riferimento all’articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo l’articolo 10 bis, paragrafo 2, di tale direttiva.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le modalità della procedura di consultazione tra le autorità competenti interessate, come previsto al presente articolo, con riferimento all’, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
6)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è così modificato:
i)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«3. Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che precisano le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e le strutture e i requisiti organizzativi volti a ridurre al minimo i conflitti di interesse di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b).»;
ii)
il secondo comma è soppresso;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito alle procedure, alle disposizioni, alle strutture e ai requisiti organizzativi di cui al paragrafo 3.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
7)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure volte a garantire che la società di gestione soddisfi gli obblighi di cui al paragrafo 1, in particolare allo scopo di:»;
ii)
il secondo comma è soppresso.
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Per assicurare condizioni uniformi per l’applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito ai criteri, ai principi e alle misure di cui al paragrafo 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
8)
all’articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:
«10. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 9.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
9)
all’articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:
«5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 4.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
10)
all’articolo 20 è inserito il paragrafo seguente:
«5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di gestione di un OICVM stabilito in un altro Stato membro.
La Commissione può adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (CE) n. 1095/2010.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la fornitura di informazioni.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
11)
l’articolo 21 è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Se la società di gestione continua a rifiutarsi di fornire le informazioni richieste dallo Stato membro ospitante della società di gestione ai sensi del paragrafo 2 o persiste nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari, di cui allo stesso paragrafo, in vigore nello Stato membro ospitante della società di gestione, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o in quanto tali misure risultano inadeguate ovvero mancano in detto Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono intervenire in uno dei seguenti modi:
a)
dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, possono adottare misure adeguate, ivi incluse quelle di cui agli articoli 98 e 99, per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, per impedire a tale società di gestione di avviare nuove transazioni nel loro territorio. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia possibile notificare alle società di gestione gli atti necessari a tali misure. Ove il servizio fornito all’interno dello Stato membro ospitante della società di gestione consista nella gestione di un OICVM, lo Stato membro in questione può esigere che la società di gestione cessi di gestire tale OICM, o
b)
ove ritengano che l’autorità competente dello Stato membro di origine della società di gestione non abbia agito adeguatamente, possono deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
b)
al paragrafo 7, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguente:
«7. Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 3, 4 o 5, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono, nei casi urgenti, adottare le misure cautelari indispensabili alla tutela degli interessi degli investitori e degli altri soggetti cui sono prestati i servizi. La Commissione, l’AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell’adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.
Previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, la Commissione può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca tali misure, fatte salve le prerogative dell’AESFEM a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
c)
al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:
«9. Gli Stati membri comunicano all’AESFEM e alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui rifiutano l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 o una richiesta ai sensi dell’articolo 20 e tutte le misure adottate a norma del paragrafo 5 del presente articolo.»;
12)
all’articolo 23, il paragrafo 6 è così modificato:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«6. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni da inserire nell’accordo standard usati dal depositario e dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 5.»;
b)
il secondo comma è soppresso;
13)
all’articolo 29 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«5. Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione della società di investimento, compreso il programma di attività, e
b)
quali ostacoli possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza dell’autorità competente ai sensi del paragrafo 1, lettera c).
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
6. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera a).
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
14)
all’articolo 32, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli Stati membri comunicano all’AESFEM e alla Commissione le generalità delle società d’investimento che beneficiano delle deroghe previste nei paragrafi 4 e 5.»;
15)
all’articolo 33, il paragrafo 6 è così modificato:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«6. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni da inserire nell’accordo standard usati dal depositario e dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 5.»;
b)
il secondo comma è soppresso;
16)
l’articolo 43 è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è così modificato:
i)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«5. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure volte a specificare in dettaglio il contenuto, il formato e le modalità per mettere a disposizione le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3.»;
ii)
il secondo comma è soppresso;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito al contenuto, al formato e al metodo per la fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
17)
all’articolo 50 è inserito il paragrafo seguente:
«4. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni relative alle categorie di attività in cui gli OICVM possono investire conformemente al presente articolo e agli atti delegati relativi a tali disposizioni adottati dalla Commissione.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
18)
l’articolo 51 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è inserito il comma seguente:
«Le autorità competenti provvedono a che tutte le informazioni aggregate ricevute in virtù del terzo comma relative alla totalità delle società di gestione o di investimento sottoposte alla propria vigilanza siano accessibili per l’AESFEM conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e per il Comitato europeo per il rischio sistemico (“CERS”), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (*22), conformemente all’ di tale regolamento, al fine di monitorare i rischi sistemici a livello di Unione.
(*22)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.»;"
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che precisano:
a)
criteri per valutare l’adeguatezza della procedura di gestione dei rischi utilizzata dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 1, primo comma;
b)
disposizioni dettagliate relative a una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC; nonché
c)
disposizioni dettagliate concernenti il contenuto e la procedura da seguire per comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma.»;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito ai criteri e alle misure di cui al paragrafo 4.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
19)
all’articolo 52, paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri comunicano all’AESFEM e alla Commissione l’elenco delle categorie di obbligazioni di cui al primo comma e delle categorie di emittenti abilitati, in base alla legge e alle disposizioni in materia di vigilanza di cui al predetto comma, a emettere obbligazioni rispondenti ai criteri enunciati nel presente articolo. Questi elenchi sono corredati di una descrizione del regime delle garanzie offerte. La Commissione e l’AESFEM trasmettono immediatamente dette informazioni agli altri Stati membri assieme a eventuali commenti ritenuti appropriati e mettono le informazioni a disposizione del pubblico sul loro sito web. Tali informazioni possono essere oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari di cui all’articolo 112, paragrafo 1.»;
20)
l’articolo 60 è così modificato:
a)
al paragrafo 6:
i)
al primo comma la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«6. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano:»;
ii)
il secondo comma è soppresso;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito all’accordo, alle misure e alle procedure di cui al paragrafo 6.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
21)
l’articolo 61 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano:
a)
gli elementi da includere nell’accordo di cui al paragrafo 1; e
b)
il tipo di irregolarità di cui al paragrafo 2 che si ritiene possano avere un impatto negativo sull’OICVM feeder.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito all’accordo, alle misure e ai tipi di irregolarità di cui al paragrafo 3.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
22)
all’articolo 62, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano il contenuto dell’accordo di cui al paragrafo 1, primo comma.»;
23)
l’articolo 64 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano:
a)
il formato e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1; o
b)
nel caso in cui l’OICVM feeder trasferisca tutte o parte del proprio patrimonio all’OICVM master in cambio delle quote, la procedura per la valutazione e la stima certificata di tale contributo in natura e il ruolo del depositario dell’OICVM feeder in questa procedura.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito al formato e alle modalità delle informazioni comunicate e alla procedura di cui al paragrafo 4.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
24)
all’articolo 69 è inserito il paragrafo seguente:
«5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni relative al contenuto del prospetto, alla relazione annuale e alla relazione semestrale di cui all’allegato I, e il formato di detti documenti.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
25)
all’articolo 75, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure volte a definire le condizioni specifiche per la fornitura del prospetto su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.»;
26)
l’articolo 78 è così modificato:
a)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano:
a)
il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori come previsto ai paragrafi 2, 3 e 4;
b)
il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori nei seguenti casi specifici:
i)
per gli OICVM che hanno più comparti di investimento, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in uno specifico comparto, ivi comprese le modalità di passaggio da un comparto all’altro e le relative spese;
ii)
per gli OICVM che offrono più di una categoria di azioni, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in una specifica categoria di azioni;
iii)
per le strutture di fondi di fondi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM che investe a sua volta in altri OICVM o in altri organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera e);
iv)
per le strutture master-feeder, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM feeder; e,
v)
per gli OICVM strutturati, a capitale protetto o analoghi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori in relazione alle speciali caratteristiche di questi OICVM; e
c)
i dettagli specifici del formato e della presentazione delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori di cui al paragrafo 5.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«8. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 7 in merito alle informazioni di cui al paragrafo 3.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
27)
all’articolo 81, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure volte a definire le condizioni specifiche per la fornitura delle informazioni chiave per gli investitori su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.»;
28)
all’articolo 83 è inserito il paragrafo seguente:
«3. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti del presente articolo in ordine all’assunzione di prestiti.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
29)
all’articolo 84 è inserito il paragrafo seguente:
«4. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni che devono soddisfare gli OICVM dopo l’adozione della sospensione provvisoria del riacquisto o del rimborso delle quote degli OICVM di cui al paragrafo 2, lettera a), una volta che la sospensione è stata decisa.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
30)
l’articolo 95 è sostituito dal seguente:
«Articolo 95
1. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano:
a)
la portata delle informazioni di cui all’articolo 91, paragrafo 3;
b)
le modalità per facilitare l’accesso delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti dell’OICVM alle informazioni o ai documenti di cui all’articolo 93, paragrafi 1, 2 e 3, come disposto dall’articolo 93, paragrafo 7.
2. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell’articolo 93, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare:
a)
la forma e il contenuto del modello standard di lettera di notifica che gli OICVM devono utilizzare ai fini della notifica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, tra cui l’indicazione dei documenti a cui fanno riferimento le traduzioni;
b)
la forma e il contenuto del modello standard di attestato che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare a norma dell’articolo 93, paragrafo 3;
c)
la procedura per lo scambio di informazioni e l’utilizzo della comunicazione elettronica tra autorità competenti ai fini della notifica di cui all’articolo 93.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
31)
all’articolo 97, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di esercitare i compiti previsti dalla presente direttiva. Essi ne informano l’AESFEM e la Commissione precisando l’eventuale ripartizione delle competenze.»;
32)
l’articolo 101 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.
Le autorità competenti forniscono quanto prima all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
b)
i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Le autorità competenti possono deferire all’AESFEM le situazioni in cui:
a)
una richiesta di scambio di informazioni di cui all’articolo 109 è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole;
b)
la richiesta di effettuare un’indagine o una verifica in loco di cui all’articolo 110 è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole; o
c)
una richiesta di autorizzare il proprio personale ad accompagnare il personale dell’autorità competente dell’altro Stato membro è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole.
Ferme restando le disposizioni dell’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nelle situazioni di cui al primo comma l’AESFEM può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, fatta salva la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni o di indagine prevista al paragrafo 6 del presente articolo nonché la capacità dell’AESFEM di intervenire in tali casi conformemente all’articolo 17 di detto regolamento.
9. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire, all’indirizzo delle autorità competenti, procedure comuni di cooperazione inerenti all’effettuazione di verifiche in loco e di indagini di cui ai paragrafi 4 e 5.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
33)
l’articolo 102 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri, conformemente alla presente direttiva o ad altra normativa dell’Unione relativa agli OICVM o alle imprese che contribuiscono alla loro attività, o alla trasmissione delle informazioni all’AESFEM conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010 o al CERS. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio previsto al paragrafo 1.»;
b)
al paragrafo 5 è aggiunta la lettera seguente:
«d)
l’AESFEM, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*23), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*24), e il CERS.
(*23)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12."
(*24)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.»;"
34)
l’articolo 103 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri comunicano all'AESFEM, alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del paragrafo 1.»;
b)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Gli Stati membri comunicano all'AESFEM, alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del paragrafo 4.»;
35)
l’articolo 105 è sostituito dal seguente:
«Articolo 105
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni della presente direttiva relative allo scambio di informazioni, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per fissare le condizioni di applicazione relative alle procedure per lo scambio di informazioni tra autorità competenti e tra le autorità competenti e l’AESFEM.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
36)
l’articolo 108, paragrafo 5, è così modificato:
a)
al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
se necessario, rinviare il caso all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La Commissione e l’AESFEM sono informate immediatamente di eventuali misure adottate in applicazione del primo comma, lettera a).»;
37)
il titolo del capo XIII è sostituito dal seguente:
«ATTI DELEGATI E POTERI DI ESECUZIONE»;
38)
l’articolo 111 è sostituito dal seguente:
«Articolo 111
La Commissione può adottare modifiche tecniche della presente direttiva nei seguenti settori:
a)
chiarimento delle definizioni volto ad assicurare un’armonizzazione coerente e un’applicazione uniforme della presente direttiva in tutta l’Unione; o
b)
allineamento della terminologia e del contesto delle definizioni ai successivi atti normativi relativi agli OICVM e ai temi connessi.
Le misure di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter.»;
39)
l’articolo 112 è sostituito dal seguente:
«Articolo 112
1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011. La Commissione redige una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 112 bis.
3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni fissate dagli articoli 112 bis e 112 ter.»;
40)
sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 112 bis
Revoca della delega
1. La delega di potere di cui agli può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa fa salva la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 112 ter
Obiezione agli atti delegati
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Tale termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo.
L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all’atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest’ultimo non entra in vigore. In conformità dell’articolo 296 TFUE, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne fornisce le motivazioni.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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