Art. 13
In vigore dal 30 nov 2009
1. Gli equidi devono provenire da un paese terzo:
a)
indenne da peste equina;
b)
indenne da due anni da encefalomielite equina venezuelana (VEE);
c)
indenne da sei mesi da durina e da morva.
2. Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, può essere deciso:
a)
che il paragrafo 1 del presente articolo è applicabile soltanto a una parte del territorio di un paese terzo.
In caso di regionalizzazione dei requisiti per la peste equina, devono essere almeno rispettate le misure di cui all’, paragrafi 2 e 5;
b)
che si possono esigere ulteriori garanzie per malattie esotiche per la Comunità.
Storico versioni
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