Art. 13

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Gli equidi devono provenire da un paese terzo: a) indenne da peste equina; b) indenne da due anni da encefalomielite equina venezuelana (VEE); c) indenne da sei mesi da durina e da morva. 2.   Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, può essere deciso: a) che il paragrafo 1 del presente articolo è applicabile soltanto a una parte del territorio di un paese terzo. In caso di regionalizzazione dei requisiti per la peste equina, devono essere almeno rispettate le misure di cui all’, paragrafi 2 e 5; b) che si possono esigere ulteriori garanzie per malattie esotiche per la Comunità.
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