Art. 16

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Gli equidi devono essere identificati conformemente all’, paragrafo 4, ed essere scortati da un certificato sanitario compilato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore. Il certificato sanitario deve: a) essere rilasciato il giorno del carico degli equidi per la spedizione verso lo Stato membro destinatario ovvero, qualora si tratti di cavalli registrati, l’ultimo giorno lavorativo precedente l’imbarco; b) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario e in una di quelle dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo all’importazione; c) accompagnare gli animali nell’esemplare originale; d) attestare che gli equidi rispondono alle norme previste nella presente direttiva e a quelle stabilite in applicazione della stessa per le importazioni dal paese terzo; e) constare di un solo foglio; f) essere rilasciato per un solo destinatario o, nel caso di equidi da macello, per una fornitura debitamente marchiata e identificata. Gli Stati membri informano la Commissione se fanno uso di tale possibilità. 2.   Il certificato sanitario deve essere redatto su un formulario conforme a un modello stabilito secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:156:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo