Art. 4

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Gli equidi non devono presentare alcun segno clinico di malattia al momento dell’ispezione. L’ispezione deve essere effettuata nelle 48 ore che precedono l’imbarco o il carico. Tuttavia, per gli equidi registrati, questa ispezione è richiesta solo per gli scambi intracomunitari, fatto salvo l’. 2.   Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 5 per quanto riguarda le malattie soggette all’obbligo di denuncia, il veterinario ufficiale deve assicurarsi — al momento dell’ispezione — in base alle dichiarazioni del proprietario e dell’allevatore, che nulla permetta di concludere che gli equidi siano stati in contatto con equidi infetti o affetti da malattia contagiosa nei quindici giorni precedenti l’ispezione. 3.   Gli equidi non devono essere animali da eliminare nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia infettiva o contagiosa, posto in atto in uno Stato membro. 4.   Gli equidi devono essere soggetti a identificazione cui si dovrà procedere: a) per gli equidi registrati, mediante un documento di identificazione previsto nella direttiva 90/427/CEE; detto documento deve attestare in particolare il rispetto dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo e dell’ della presente direttiva. La validità del documento di identificazione deve essere sospesa dal veterinario ufficiale per tutta la durata dei divieti di cui al paragrafo 5 del presente articolo o all’ della presente direttiva. Il documento di identificazione deve essere restituito all’autorità che l’ha rilasciato dopo l’abbattimento del cavallo registrato. Le modalità di applicazione del presente punto sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2; b) per gli equidi da allevamento e da reddito, secondo il metodo determinato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 5.   Oltre a quanto stabilito all’, gli equidi non devono provenire da un’azienda oggetto di una delle seguenti misure di divieto: a) Qualora non siano stati abbattuti o ammazzati tutti gli animali che si trovano nell’azienda, delle specie sensibili alla malattia, la durata del divieto per l’azienda di provenienza deve essere pari ad almeno: i) nel caso in cui si sospetti che gli equidi siano colpiti da durina, sei mesi a decorrere dalla data dell’ultimo contatto o del possibile contatto con un equide malato. Ove si tratti di uno stallone, il divieto vige fino alla sua castrazione; ii) in caso di morva e di encefalomielite equina, sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati; iii) in caso di anemia infettiva, il periodo necessario perché, a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi; iv) sei mesi a decorrere dall’ultimo caso di stomatite vescicolosa accertata; v) un mese a decorrere dall’ultimo caso di rabbia accertata; vi) quindici giorni a decorrere dall’ultimo caso di carbonchio ematico accertato. b) Qualora tutti gli animali delle specie sensibili che si trovano nell’azienda siano stati abbattuti o ammazzati e i locali siano stati disinfettati, la durata del divieto è di trenta giorni a decorrere dalla data in cui gli animali sono stati eliminati e i locali disinfettati, tranne quando si tratta del carbonchio ematico, nel qual caso la durata del divieto è di quindici giorni. Le autorità competenti possono derogare a queste misure di divieto per gli ippodromi e i campi di corse ed esse informano la Commissione della natura delle deroghe accordate. 6.   Nel caso in cui uno Stato membro stabilisca o abbia stabilito un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una malattia cui gli equidi siano sensibili, esso può sottoporre detto programma alla Commissione, entro sei mesi a decorrere dal 4 luglio 1990 per Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito, a decorrere dal 1o gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia, a decorrere dal 1o maggio 2004 per Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia e a decorrere dal 1o gennaio 2007 per Bulgaria e Romania, precisando in particolare: a) la situazione della malattia nel proprio territorio; b) la giustificazione del programma, tenuto conto dell’importanza della malattia e dei vantaggi costo/beneficio; c) la zona geografica in cui il programma deve essere applicato; d) i vari statuti da applicare alle aziende e le norme che devono essere osservate per ciascuna specie, nonché le procedure per le prove; e) le procedure di controllo del programma; f) la conseguenza da trarre in caso di perdita dello statuto di azienda per una qualsiasi ragione; g) le misure da prendere in caso di risultati positivi constatati al momento dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma; h) la non discriminazione tra gli scambi sul territorio dello Stato membro interessato e gli scambi intracomunitari. La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. Se necessario, essa li approva, rispettando i criteri di cui al primo comma secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, possono essere precisate garanzie complementari generali o limitate esigibili negli scambi intracomunitari. Dette garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro applica nell’ambito nazionale. I programmi presentati dagli Stati membri possono essere modificati o completati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3. Secondo la stessa procedura, può essere approvata una modifica o un’aggiunta a un programma precedentemente approvato e alle garanzie definite conformemente al secondo comma.
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