Art. 2
In vigore dal 30 nov 2009
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a)
«azienda», l’azienda agricola o di addestramento, la stalla o, in generale, qualsiasi locale o impianto in cui siano tenuti o allevati abitualmente equidi, indipendentemente dal loro impiego;
b)
«equidi», gli animali domestici o selvatici della specie equina — comprese le zebre — o asinina o gli animali derivati dall’incrocio di tali specie;
c)
«equide registrato», qualsiasi equide registrato in conformità della definizione di cui alla direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (7), identificato per mezzo di un documento di identificazione rilasciato:
i)
dall’autorità di allevamento o da qualsiasi altra competente autorità del paese di origine dell’equide, la quale tenga il libro genealogico o il registro della razza dell’equide; o
ii)
da qualsiasi associazione o organismo internazionale che gestisca cavalli per competizioni o corse;
d)
«equidi da macello», gli equidi destinati a essere condotti al macello per esservi macellati o direttamente o dopo essere transitati per un centro di raccolta riconosciuto di cui all’;
e)
«equidi di allevamento e da reddito», gli equidi diversi da quelli menzionati alle lettere c) e d);
f)
«Stato membro o paese terzo indenne da peste equina», qualsiasi Stato membro o paese terzo sul cui territorio nessuna prova clinica, sierologica (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologica abbia permesso di accertare la presenza di peste equina nel corso degli ultimi due anni e in cui la vaccinazione contro questa malattia non sia stata effettuata nel corso degli ultimi dodici mesi;
g)
«malattie soggette all’obbligo di denuncia», le malattie elencate all’allegato I;
h)
«veterinario ufficiale», il veterinario designato dalla competente autorità centrale dello Stato membro o di un paese terzo;
i)
«ammissione temporanea», la condizione giuridica di un equide registrato proveniente da un paese terzo e ammesso nel territorio della Comunità per un periodo, non superiore a 90 giorni, che dovrà essere fissato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, in funzione della situazione sanitaria del paese d’origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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