Art. 5
In vigore dal 30 nov 2009
1. Gli Stati membri non indenni da peste equina possono spedire equidi in provenienza dalla parte di territorio considerata infetta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo soltanto alle condizioni stabilite nel paragrafo 5.
2. Una parte del territorio di uno Stato membro è considerata infetta da peste equina qualora:
a)
nei due anni precedenti, prove cliniche, sierologiche (negli animali non vaccinati) e/o epidemiologiche abbiano permesso di accertare la presenza di peste equina; o
b)
nei dodici mesi precedenti sia stata praticata la vaccinazione contro la peste equina.
La parte del territorio considerata infetta da peste equina è composta almeno:
a)
da una zona di protezione con un raggio minimo di 100 km intorno a ogni focolaio;
b)
da una zona di sorveglianza profonda almeno 50 km, che si estenda oltre i limiti della zona di protezione e in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione.
3. Le regole per il controllo e le misure per la lotta contro la peste equina per i territori e le zone previsti al paragrafo 2, nonché le relative deroghe sono precisate nella direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (8).
4. Tutti gli equidi vaccinati presenti nella zona di protezione devono essere registrati e marchiati conformemente all’, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/35/CEE.
Nel documento di identificazione e/o sul certificato sanitario deve figurare chiaramente l’indicazione di tale vaccinazione.
5. Uno Stato membro può spedire dal territorio di cui al paragrafo 2, secondo comma soltanto equidi che soddisfino i requisiti seguenti:
a)
essere spediti unicamente in certi periodi dell’anno, in funzione dell’attività degli insetti vettori, da fissare secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3;
b)
non presentare alcun segno clinico di peste equina il giorno dell’ispezione di cui all’, paragrafo 1;
c)
aver subito, per due volte, la prova per la peste equina descritta all’allegato IV, ad un intervallo compreso tra ventuno e trenta giorni; la seconda prova deve essere effettuata entro i dieci giorni che precedono la spedizione:
i)
con un risultato negativo, se non sono stati vaccinati contro la peste equina; o
ii)
senza che sia stato constatato un rialzo di anticorpi e senza aver effettuato la vaccinazione nei due mesi precedenti, se sono stati vaccinati contro la peste equina.
In conformità alla procedura di cui all’, paragrafo 2, e previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, altri metodi di controllo possono essere riconosciuti;
d)
essere stati tenuti in un centro di quarantena per un periodo minimo di quaranta giorni prima della spedizione;
e)
essere stati protetti dagli insetti vettori durante il periodo di quarantena e nel corso del trasporto dal centro di quarantena al luogo di spedizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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