Art. 8

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Gli Stati membri provvedono affinché: a) se lasciano l’azienda, gli equidi registrati siano accompagnati dal documento di identificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera a), corredato dell’attestato sanitario di cui all’allegato II nel caso in cui detti equidi siano destinati agli scambi intracomunitari; b) durante il trasporto, gli equidi da allevamento, da produzione e da macello siano accompagnati da un certificato sanitario conforme all’allegato III. 2.   Il certificato sanitario o, nel caso di equidi registrati, l’attestato sanitario, devono — fatto salvo l’ — essere compilati rispettivamente 48 ore prima dell’imbarco o al più tardi l’ultimo giorno lavorativo che precede l’imbarco, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione e di destinazione. La validità del certificato o dell’attestato sanitario è di dieci giorni. Il certificato o l’attestato sanitario devono constare di un solo foglio. 3.   Per i movimenti tra gli Stati membri, gli equidi che non siano equidi registrati, possono essere coperti da un unico certificato sanitario per tutta la fornitura anziché dal certificato sanitario individuale di cui al paragrafo 1, lettera b).
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