Art. 12

In vigore dal 30 nov 2009
1.   L’importazione nella Comunità di equidi è autorizzata unicamente in provenienza da paesi terzi autorizzati che figurano in un elenco da stilare o modificare secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Alla luce della situazione sanitaria nel paese terzo interessato e delle garanzie fornite da quest’ultimo per quanto riguarda gli equidi, si può decidere, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, che l’autorizzazione prevista dal primo comma del presente paragrafo si applichi all’intero territorio del paese terzo o solo a una parte di questo. A tale scopo e sulla base delle norme internazionali pertinenti, si terrà conto delle modalità di applicazione di tali norme da parte del paese terzo, in particolare del principio della regionalizzazione all’interno del suo territorio, tenuto conto delle norme sanitarie relative alle importazioni provenienti da altri paesi terzi e della Comunità. 2.   Nell’elaborare o modificare l’elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare: a) dello stato di salute degli equidi, di altri animali domestici e della fauna selvatica del paese terzo, prestando particolare attenzione alle malattie animali esotiche e a tutti gli aspetti della situazione sanitaria e ambientale generale del paese, nella misura in cui essa possa rappresentare un rischio per la situazione sanitaria e ambientale della Comunità; b) della legislazione del paese terzo in materia di salute e benessere degli animali; c) dell’organizzazione dell’autorità veterinaria competente e dei suoi servizi ispettivi, dei poteri di questi ultimi, della sorveglianza cui essi sono soggetti, nonché dei mezzi di cui essi dispongono, anche sul piano del personale e delle capacità di laboratorio, ai fini della corretta applicazione della legislazione nazionale; d) delle garanzie che l’autorità veterinaria competente del paese terzo può dare per quanto riguarda la conformità con le condizioni di polizia sanitaria in vigore nella Comunità o l’applicazione di condizioni equivalenti; e) dell’appartenenza del paese terzo all’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), nonché della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite da tale paese circa l’esistenza di malattie equine infettive o contagiose sul suo territorio, in particolare di malattie registrate dall’OIE ed elencate nell’allegato I alla presente direttiva; f) delle garanzie fornite dal paese terzo circa l’informazione diretta della Commissione e degli Stati membri: i) entro 24 ore, della conferma della presenza di una malattia equina infettiva di cui all’allegato I e di ogni cambiamento nella politica di vaccinazione contro tali malattie; ii) entro un termine adeguato, di ogni modifica proposta delle norme sanitarie nazionali relative agli equidi, in particolare per quanto concerne le importazioni; iii) a intervalli regolari, della situazione zoosanitaria del suo territorio per quanto riguarda gli equidi; g) di ogni esperienza in materia di importazioni di equidi vivi provenienti dal paese terzo e dei risultati di eventuali controlli effettuati all’importazione; h) dei risultati delle ispezioni e/o dei controlli comunitari realizzati nel paese terzo, in particolare dei risultati della valutazione effettuata dalle autorità competenti o, su richiesta della Commissione, della relazione presentata dalle autorità competenti sulle ispezioni condotte; i) delle norme in vigore nel paese terzo in materia di prevenzione e di lotta contro le malattie animali infettive o contagiose e della loro applicazione, comprese le disposizioni relative alle importazioni di equidi provenienti da altri paesi terzi. 3.   La Commissione adotta le disposizioni necessarie affinché le versioni aggiornate dell’elenco redatto o modificato a norma del paragrafo 1 siano accessibili al pubblico. Tale elenco può essere combinato con altri elenchi redatti per proteggere la salute degli animali e la salute pubblica e può includere anche modelli di certificati sanitari. 4.   Le condizioni particolari di importazione per ciascun paese terzo o gruppo di paesi terzi, alla luce della situazione zoosanitaria, per quanto riguarda gli equidi, del paese terzo o dei paesi terzi interessati, sono stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 5.   Le modalità d’applicazione dei paragrafi da 1 a 4, nonché i criteri di iscrizione dei paesi terzi o di parti dei paesi terzi nell’elenco previsto al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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