Art. 14
In vigore dal 30 nov 2009
Prima del giorno in cui sono caricati per essere spediti nello Stato membro destinatario, gli equidi devono essere stati ininterrottamente nel territorio o in parte del territorio del paese terzo o, in caso di regionalizzazione, nella parte del territorio definita in applicazione dell’, paragrafo 2, lettera a), per un periodo che verrà fissato al momento dell’adozione delle decisioni da prendere a norma dell’.
Essi devono provenire da un’azienda posta sotto controllo veterinario.
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