Art. 17

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Al loro arrivo nello Stato membro destinatario, gli equidi da macello devono essere condotti direttamente o dopo essere transitati per un centro di raccolta di cui all’, in un macello ed essere abbattuti conformemente ai requisiti di polizia sanitaria entro un termine che deve essere fissato al momento dell’adozione delle decisioni da prendere in applicazione dell’. 2.   Fatte salve le norme particolari eventualmente stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro destinatario può, per motivi di polizia sanitaria, designare il macello verso cui gli equidi devono essere avviati.
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