Art. 18

In vigore dal 30 nov 2009
Esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli in loco per verificare se le disposizioni della presente direttiva, e in particolare quelle dell’, paragrafo 2, sono effettivamente applicate. Se, nel corso di un’ispezione effettuata in applicazione del presente articolo si riscontrano fatti gravi riguardo a un’azienda, la Commissione ne informa immediatamente gli Stati membri e adotta senza indugio una decisione di sospensione provvisoria dell’autorizzazione. La decisione finale al riguardo viene adottata secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3. Gli esperti degli Stati membri incaricati di tali controlli sono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri. Tali controlli sono svolti per conto della Comunità che si sobbarca le spese relative. La periodicità e la modalità di detti controlli sono determinate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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