Art. 9

In vigore dal 30 nov 2009
Le norme previste dalla direttiva 90/425/CEE si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all’origine, l’organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:156:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo