Art. 9
In vigore dal 30 nov 2009
Le norme previste dalla direttiva 90/425/CEE si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all’origine, l’organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:156:oj#art-9