Art. 2
In vigore dal 13 lug 2009
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
«depositario»: un ente al quale sono affidati i compiti di cui agli e che è soggetto alle altre disposizioni di cui al capo IV e alla sezione 3 del capo V;
b)
«società di gestione»: una società che esercita abitualmente l’attività di gestione di OICVM costituiti in forma di fondi comuni di investimento o di società di investimento (gestione collettiva di portafogli di OICVM);
c)
«Stato membro di origine di una società di gestione»: lo Stato membro nel quale è situata la sede legale della società di gestione;
d)
«Stato membro ospitante di una società di gestione»: ogni Stato membro diverso da quello di origine in cui la società di gestione ha una succursale o presta servizi;
e)
«Stato membro di origine di un OICVM»: lo Stato membro nel quale l’OICVM è autorizzato conformemente all’;
f)
«Stato membro ospitante di un OICVM»: uno Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine di un OICVM, nel quale sono commercializzate le quote dell’OICVM;
g)
«succursale»: una sede di attività che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di una società di gestione e che presta i servizi per i quali la società di gestione è stata autorizzata;
h)
«autorità competenti»: le autorità designate da ogni Stato membro ai sensi dell’;
i)
«stretti legami»: la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da
i)
una «partecipazione», ossia la detenzione diretta o tramite un legame di controllo, del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa; o
ii)
un «controllo», ossia il legame che esiste tra un’impresa controllante e un’impresa controllata ai sensi degli della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (10), e in tutti i casi di cui all’, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;
j)
«partecipazione qualificata»: ogni partecipazione diretta o indiretta in una società di gestione che rappresenti almeno il 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporti la possibilità di esercitare un’influenza rilevante sulla gestione della società di gestione in cui è detenuta tale partecipazione;
k)
«capitale iniziale»: i fondi di cui all’, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE;
l)
«fondi propri»: i fondi propri di cui al titolo V, capo 2, sezione 1, della direttiva 2006/48/CE;
m)
«supporto durevole»: uno strumento che permetta all’investitore di conservare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;
n)
«valori mobiliari»:
i)
le azioni e altri valori assimilabili ad azioni («azioni»);
ii)
le obbligazioni e altri titoli di debito («obbligazioni»);
iii)
qualsiasi altro valore mobiliare negoziabile che permetta di acquisire i predetti valori mobiliari mediante sottoscrizione o scambio;
o)
«strumenti del mercato monetario»: strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario che siano liquidi e abbiano un valore determinabile con precisione in qualunque momento;
p)
«fusione»: un’operazione con la quale:
i)
uno o più OICVM o relativi comparti d'investimento, detti «OICVM oggetto di fusione», nel momento in cui vengono sciolti senza essere liquidati trasferiscono tutte le loro attività e passività a un altro OICVM esistente o a un relativo comparto, in seguito denominato «OICVM ricevente», in cambio dell’assegnazione di quote dell’OICVM ricevente ai detentori di loro quote e, se applicabile, un pagamento in contante non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto di tali quote;
ii)
due o più OICVM o relativi comparti d'investimento, detti «OICVM oggetto di fusione», nel momento in cui vengono sciolti senza essere liquidati trasferiscono tutte le loro attività e passività a un OICVM da essi costituito o a un relativo comparto, detto «OICVM ricevente», in cambio dell’assegnazione di quote dell’OICVM ricevente ai detentori di loro quote e, se del caso, un pagamento in contante non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto di tali quote;
iii)
uno o più OICVM o relativi comparti d'investimento, detti «OICVM oggetto di fusione», che continuano a esistere finché siano state regolate tutte le passività, trasferiscono i loro patrimoni netti a un altro comparto di investimento dello stesso OICVM, a un OICVM che essi costituiscono o a un altro OICVM esistente o a un relativo comparto d'investimento, detto «OICVM ricevente»;
q)
«fusione transfrontaliera»: una fusione di OICVM:
i)
di cui almeno due stabiliti in Stati membri diversi; oppure
ii)
stabiliti nello stesso Stato membro in un OICVM di nuova costituzione stabilito in un altro Stato membro;
r)
«fusione nazionale»: una fusione tra OICVM stabiliti nello stesso Stato membro, ove almeno uno degli OICVM interessati sia stato notificato conformemente all’.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l’attività abituale di una società di gestione comprende le funzioni elencate nell’allegato II.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera g), tutte le sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da una società di gestione con amministrazione centrale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera i), punto ii), si applica quanto segue:
a)
un’impresa controllata di un’impresa controllata è parimenti considerata come un’impresa controllata dell’impresa controllante a cui fanno capo tali imprese;
b)
si ritiene che costituiscano uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche le situazioni in cui esse siano legate in modo stabile a una stessa persona da un legame di controllo.
5. Ai fini del paragrafo 1, lettera j), sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (11).
6. Ai fini del paragrafo 1, lettera l), si applicano per analogia gli articoli da 13 a 16 della direttiva 2006/49/CE.
7. Ai fini del paragrafo 1, lettera n), sono escluse dai valori mobiliari le tecniche e gli strumenti di cui all’.
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