Art. 57
In vigore dal 13 lug 2009
1. Gli OICVM non sono tenuti a osservare i limiti stabiliti nel presente capo qualora esercitino il diritto di sottoscrizione pertinente a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario che formano parte del loro patrimonio.
Gli Stati membri, pur provvedendo a far rispettare il principio della ripartizione dei rischi, possono concedere deroghe agli articoli da 52 a 55 agli OICVM appena costituiti per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data della loro autorizzazione.
2. Se il superamento dei limiti di cui al paragrafo 1 ha luogo indipendentemente dalla volontà dell’OICVM o in seguito all’esercizio dei diritti di sottoscrizione, quest’ultimo, nelle sue operazioni di vendita, si prefigge come obiettivo prioritario la regolarizzazione di tale situazione tenendo conto dell’interesse dei detentori di quote.
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