Art. 56

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Una società di investimento o una società di gestione che agisca, per l’insieme dei fondi comuni di investimento che essa gestisce e che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, non acquista azioni che diano diritto di voto e che le consentano di esercitare un’influenza notevole sulla gestione di un emittente. Fino a un successivo coordinamento, gli Stati membri devono tener conto delle norme esistenti nel diritto degli altri Stati membri che definiscono il principio di cui al primo comma. 2.   Un OICVM non può acquistare più del: a) 10 % di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente; b) 10 % di obbligazioni di uno stesso emittente; c) 25 % di quote di un unico OICVM o altro organismo di investimento collettivo ai sensi dell’, paragrafo 2, lettere a) e b); o d) 10 % di strumenti del mercato monetario di un unico emittente. I limiti di cui alle lettere b), c) e d) possono non essere rispettati all’atto dell’acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l’importo netto dei titoli emessi. 3.   Gli Stati membri possono rinunciare ad applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda: a) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti locali; b) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato terzo; c) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri; d) le azioni detenute da un OICVM nel capitale di una società di un paese terzo che investe il suo patrimonio principalmente in titoli di emittenti aventi la loro sede legale in detto paese qualora, in virtù della legislazione di quest’ultimo, una tale partecipazione rappresenti per l’OICVM l’unica possibilità di investire in titoli di emittenti di detto paese.; e) le azioni detenute da una o più società di investimento nel capitale delle imprese controllate che esercitano solo attività di gestione, di consulenza o di commercializzazione nel paese in cui la società controllata è stabilita, per quanto riguarda il riacquisto di quote su richiesta dei detentori, esclusivamente per suo o loro conto. La deroga di cui alla lettera d) del primo comma del presente paragrafo si applica tuttavia soltanto se la società dello Stato terzo rispetta nella sua politica di investimento i limiti stabiliti dagli e dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Qualora siano superati i limiti di cui agli , l’ si applica in quanto compatibile.
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