Art. 1

In vigore dal 13 lug 2009
1.   La presente direttiva si applica agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) stabiliti sul territorio degli Stati membri. 2.   Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l’, si intendono per OICVM gli organismi: a) il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all’, paragrafo 1, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; e b) le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un OICVM agisca per impedire che il valore delle sue quote sul mercato si allontani sensibilmente dal valore patrimoniale netto. Gli Stati membri possono consentire a un OICVM di essere costituito da più comparti di investimento. 3.   Conformemente al diritto nazionale, gli organismi di cui al paragrafo 2 possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di «trust» («unit trust») oppure la forma statutaria (società di investimento). Ai fini della presente direttiva: a) il termine «fondo comune di investimento» comprende anche lo «unit trust»; b) il termine «quote» di OICVM include anche le azioni di OICVM. 4.   Non sono soggette alla presente direttiva le società d’investimento il cui patrimonio è investito, attraverso l’intermediazione di società controllate, principalmente in beni diversi dai valori mobiliari. 5.   Gli Stati membri vietano agli OICVM soggetti alla presente direttiva di trasformarsi in organismi d’investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva. 6.   Fatte salve le disposizioni del diritto comunitario in materia di movimenti di capitali e quelle degli e dell’, paragrafo 1, secondo comma, nessuno Stato membro può applicare agli OICVM stabiliti in un altro Stato membro, né alle quote emesse da tali organismi, disposizioni ulteriori nel settore disciplinato dalla presente direttiva, laddove tali OICVM commercializzino le loro quote nel territorio di tale Stato membro. 7.   Fatto salvo il presente capo, uno Stato membro può applicare agli OICVM stabiliti nel proprio territorio disposizioni aggiuntive o più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva, a condizione che queste siano di applicazione generale e non siano contrarie alla presente direttiva.
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