Art. 6
In vigore dal 13 lug 2009
1. L’accesso all’attività delle società di gestione è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione. L’autorizzazione rilasciata a una società di gestione ai sensi della presente direttiva è valida in tutti gli Stati membri.
2. Nessuna società di gestione svolge attività diverse dalla gestione di OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva, a meno che non si tratti della gestione aggiuntiva di altri organismi di investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva e in merito alla quale la società di gestione è sottoposta alla vigilanza prudenziale, ma le cui quote non sono commercializzabili in altri Stati membri in forza della stessa.
L’attività di gestione di OICVM comprende, ai fini della presente direttiva, le funzioni citate nell’elenco di cui all’allegato II.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a prestare, oltre ai servizi di gestione di OICVM, anche i servizi seguenti:
a)
gestione, su base discrezionale e individuale, di portafogli di investimenti, compresi quelli detenuti da fondi pensione, secondo mandati conferiti dagli investitori se tali portafogli comprendono uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE; e
b)
a titolo di servizi accessori:
i)
consulenza in materia di investimenti in uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE;
ii)
custodia e amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo.
Le società di gestione non sono in nessun caso autorizzate ai sensi della presente direttiva a prestare unicamente i servizi di cui al presente paragrafo, né a prestare servizi accessori senza essere autorizzate a svolgere i servizi di cui al primo comma, lettera a).
4. L’, paragrafo 2, e gli della direttiva 2004/39/CE si applicano alla prestazione, da parte delle società di gestione, dei servizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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