Art. 5
In vigore dal 13 lug 2009
1. Per esercitare la propria attività, un OICVM deve essere autorizzato conformemente alla presente direttiva
Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri.
2. Un fondo comune d’investimento è autorizzato soltanto se le autorità competenti del suo Stato membro di origine hanno approvato la richiesta della società di gestione di gestire tale fondo comune, il regolamento del fondo e la scelta del depositario. Una società d’investimento è autorizzata soltanto se le autorità competenti del suo Stato membro di origine hanno approvato il suo atto costitutivo e la scelta del depositario, nonché, se del caso, la richiesta della società di gestione di gestire tale società di investimento.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, se l’OICVM non è stabilito nello Stato membro di origine della società di gestione, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM decidono sulla richiesta della società di gestione di gestire l’OICVM ai sensi dell’. Non costituisce una condizione per l’autorizzazione il fatto che l’OICVM sia gestito da una società di gestione con sede legale nello Stato membro di origine dell’OICVM né che la società di gestione eserciti o deleghi eventuali attività nello Stato membro di origine dell’OICVM.
4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM non autorizzano un OICVM se:
a)
esse constatino che la società di investimento non soddisfa i presupposti stabiliti al capo V; o
b)
la società di gestione non è autorizzata alla gestione di un OICVM nel proprio Stato membro di origine.
Fatto salvo l’, paragrafo 2, la società di gestione o, se del caso, la società d’investimento, è informata, entro due mesi dalla presentazione della richiesta completa, del fatto che l’autorizzazione dell’OICVM sia stata o meno concessa.
Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM non possono autorizzare un OICVM se gli esponenti aziendali del depositario non possiedono il requisito dell’onorabilità o non hanno sufficiente esperienza in merito al tipo di OICVM che deve essere gestito. A tal fine, l’identità degli esponenti aziendali del depositario, nonché di qualsiasi persona che li sostituisca nella loro carica, è immediatamente notificata alle autorità competenti.
Si intendono per esponenti aziendali le persone che, a norma della legge o dell’atto costitutivo, rappresentano il depositario ovvero che determinano effettivamente la politica dell’attività del depositario.
5. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM negano l’autorizzazione se l’OICVM è soggetto a divieto giuridico (stabilito ad esempio dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo) di commercializzare le proprie quote nello Stato membro di origine.
6. Né la sostituzione della società di gestione o del depositario, né alcuna modifica del regolamento del fondo o dell’atto costitutivo della società d’investimento possono avere luogo senza l’approvazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM.
7. Gli Stati membri assicurano che informazioni complete sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l’attuazione della presente direttiva, relative alla costituzione e al funzionamento degli OICVM siano facilmente accessibili a distanza о con mezzi elettronici. Gli Stati membri assicurano che dette informazioni siano disponibili almeno in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale, siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, e siano aggiornate.
Storico versioni
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