Art. 10

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione esigono che la società di gestione da esse autorizzata soddisfi in ogni momento le condizioni di cui all’ e all’, paragrafi 1 e 2. I fondi propri di una società di gestione non devono scendere al di sotto del livello previsto all’, paragrafo 1, lettera a). Tuttavia, se ciò si verificasse, le autorità competenti hanno facoltà di concedere a tale società, laddove le circostanze lo giustifichino, un periodo limitato di tempo per rettificare la situazione o cessare l’attività. 2.   La vigilanza prudenziale su una società di gestione spetta alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione indipendentemente dal fatto che la società di gestione crei una succursale o presti servizi in un altro Stato membro o meno, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono la responsabilità delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di una società di gestione.
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