Art. 15
In vigore dal 13 lug 2009
Le società di gestione o, se del caso, le società d’investimento adottano le misure necessarie ai sensi dell’ e definiscono procedure e meccanismi appropriati intesi a garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e che questi ultimi non siano limitati nell’esercizio dei loro diritti qualora la società di gestione sia autorizzata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell’OICVM. Tali misure consentono agli investitori di presentare reclami nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del proprio Stato membro.
Le società di gestione definiscono inoltre procedure e meccanismi appropriati per mettere a disposizione informazioni su richiesta del pubblico o delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM.
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