Art. 17

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Oltre alle condizioni di cui agli , una società di gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro, al fine di esercitare le attività per cui è stata autorizzata, comunica tale intenzione alle autorità competenti dello Stato membro di origine. 2.   Gli Stati membri esigono che ogni società di gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro fornisca, all’atto della comunicazione di cui al paragrafo 1, le informazioni e i documenti seguenti: a) lo Stato membro nel cui territorio la società di gestione intende stabilire una succursale; b) un programma di attività indicante le attività e i servizi di cui all’, paragrafi 2 e 3, che si intendono svolgere nonché la struttura organizzativa della succursale; tale programma include una descrizione della procedura di gestione dei rischi esistente nella società di gestione. Esso comprende altresì una descrizione delle procedure e delle disposizioni adottate ai sensi dell’; c) il recapito nello Stato membro ospitante della società di gestione, ove possono esserle richiesti i documenti; e d) i nomi delle persone responsabili della gestione della succursale. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, a meno che non abbiano motivo di dubitare dell’adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria della società di gestione in rapporto alle attività che essa intende esercitare, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 entro due mesi dal loro ricevimento in forma completa e ne danno comunicazione alla società di gestione. Esse inoltre comunicano le indicazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo che miri a tutelare gli investitori. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, qualora rifiutino di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione, rendono note le ragioni di tale rifiuto alla società di gestione interessata entro due mesi dal ricevimento delle informazioni in forma completa. Tale rifiuto o ogni mancata risposta sono impugnabili in sede giurisdizionale nello Stato membro di origine della società di gestione. Qualora una società di gestione intenda esercitare l’attività di gestione collettiva di portafogli di cui all’allegato II, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione allegano alla documentazione inviata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione un attestato da cui risulti che la società di gestione è stata autorizzata ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, unitamente a una descrizione della portata dell’autorizzazione della società di gestione e ai dettagli di ogni restrizione dei tipi di OICVM che detta società di gestione è autorizzata a gestire. 4.   Una società di gestione che fornisce servizi tramite una succursale all’interno del territorio dello Stato membro ospitante deve rispettare le norme redatte dallo Stato membro ospitante della società di gestione ai sensi dell’. 5.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione hanno la responsabilità di vigilare sulla conformità con il paragrafo 4. 6.   Prima che la succursale di una società di gestione inizi l’attività, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione dispongono di un periodo di due mesi, a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, per predisporre la vigilanza sull’osservanza da parte della società di gestione delle norme di loro competenza. 7.   La succursale può essere stabilita e iniziare l’attività dal momento in cui riceve una comunicazione in tal senso dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione o dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 6, in caso di silenzio di dette autorità. 8.   In caso di modifica delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 2, lettere b), c) o d), la società di gestione notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante della società di gestione, almeno un mese prima di procedere alla modifica stessa, affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione possano adottare una decisione su detta modifica ai sensi del paragrafo 3 e le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possano pronunciarsi ai sensi del paragrafo 6. 9.   In caso di modifica delle informazioni notificate ai sensi del paragrafo 3, primo comma, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione aggiornano le informazioni che figurano nell’attestato di cui al paragrafo 3, terzo comma e informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione di qualsiasi modifica della portata dell’autorizzazione della società di gestione o dei dettagli di ogni restrizione dei tipi di OICVM che la predetta autorità di gestione è autorizzata a gestire.
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