Art. 22

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Il patrimonio del fondo comune d’investimento è affidato alla custodia di un depositario. 2.   La responsabilità del depositario di cui all’ non è intaccata dall’avere affidato a un terzo la totalità o una parte dei valori che ha in custodia. 3.   Il depositario: a) accerta che la vendita, l’emissione, il riacquisto, il rimborso o l’annullamento delle quote effettuati per conto del fondo o dalla società di gestione avvengano conformemente alla normativa nazionale applicabile e al regolamento del fondo; b) accerta che il valore delle quote sia calcolato conformemente alla normativa nazionale applicabile e al regolamento del fondo; c) esegue le istruzioni della società di gestione, salvo che siano contrarie alla normativa nazionale applicabile o al regolamento del fondo; d) accerta che nelle operazioni relative alle attività del fondo il controvalore gli sia rimesso nei termini d’uso; e) accerta che i rendimenti del fondo ricevano la destinazione conforme alla normativa nazionale applicabile e al regolamento del fondo.
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