Art. 22
In vigore dal 13 lug 2009
1. Il patrimonio del fondo comune d’investimento è affidato alla custodia di un depositario.
2. La responsabilità del depositario di cui all’ non è intaccata dall’avere affidato a un terzo la totalità o una parte dei valori che ha in custodia.
3. Il depositario:
a)
accerta che la vendita, l’emissione, il riacquisto, il rimborso o l’annullamento delle quote effettuati per conto del fondo o dalla società di gestione avvengano conformemente alla normativa nazionale applicabile e al regolamento del fondo;
b)
accerta che il valore delle quote sia calcolato conformemente alla normativa nazionale applicabile e al regolamento del fondo;
c)
esegue le istruzioni della società di gestione, salvo che siano contrarie alla normativa nazionale applicabile o al regolamento del fondo;
d)
accerta che nelle operazioni relative alle attività del fondo il controvalore gli sia rimesso nei termini d’uso;
e)
accerta che i rendimenti del fondo ricevano la destinazione conforme alla normativa nazionale applicabile e al regolamento del fondo.
Storico versioni
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