Art. 19
In vigore dal 13 lug 2009
1. Una società di gestione che fornisce un servizio di gestione collettiva di portafogli su base transfrontaliera mediante lo stabilimento di una succursale o in regime di libera prestazione di servizi osserva le norme dello Stato membro di origine della società di gestione in materia di organizzazione della società di gestione, compresi il regime di delega, le procedure di gestione dei rischi, le norme prudenziali e la vigilanza, le procedure di cui all’ e gli obblighi informativi che le incombono. Tali norme non sono più rigorose di quelle applicabili alle società di gestione che svolgono la propria attività esclusivamente nel loro Stato membro di origine.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione hanno la responsabilità di verificare la conformità alle norme di cui al paragrafo 1.
3. Una società di gestione che fornisce un servizio di gestione collettiva di portafogli su base transfrontaliera mediante lo stabilimento di una succursale o in regime di libera prestazione di servizi osserva le norme dello Stato membro di origine dell’OICVM in materia di costituzione e funzionamento degli OICVM, in particolare le norme applicabili:
a)
alla costituzione e all’autorizzazione dell’OICVM;
b)
all’emissione e al rimborso di quote e azioni;
c)
alle politiche e ai limiti d’investimento, tra cui il calcolo dell’esposizione complessiva e della leva finanziaria;
d)
ai vincoli sui prestiti concessi e assunti e sulle vendite allo scoperto;
e)
alla valutazione del patrimonio e alla contabilità dell’OICVM;
f)
al calcolo del prezzo di emissione o di rimborso e gli errori del calcolo del valore patrimoniale netto e al relativo indennizzo per gli investitori;
g)
alla distribuzione o al reinvestimento dei rendimenti;
h)
agli obblighi di informativa e rendicontazione dell’OICVM, compresi il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori e le relazioni periodiche;
i)
alle modalità previste per la commercializzazione;
j)
ai rapporti con i detentori di quote;
k)
alla fusione e alla ristrutturazione dell’OICVM;
l)
allo scioglimento e alla liquidazione dell’OICVM;
m)
ove applicabile, al contenuto del registro dei detentori delle quote;
n)
alle spese di autorizzazione e di vigilanza connesse all’OICVM; e
o)
all’esercizio dei diritti di voto dei detentori di quote e di altri diritti degli stessi correlati alle lettere da a) a m).
4. La società di gestione si conforma agli obblighi previsti dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo e a quelli previsti dal prospetto, che devono essere in linea con la legge applicabile di cui ai paragrafi 1 e 3.
5. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM sono responsabili di verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. La società di gestione decide, ed è responsabile, per l’adozione e l’attuazione di tutte le misure e le decisioni organizzative necessarie per garantire la conformità con le norme in materia di costituzione e funzionamento dell’OICVM e con gli obblighi previsti dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo nonché con gli obblighi previsti dal prospetto.
7. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione sono responsabili della vigilanza sull’adeguatezza dei meccanismi e dell’organizzazione predisposti dalla società di gestione per conformarsi agli obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento di tutti gli OICVM da essa gestiti.
8. Gli Stati membri provvedono affinché le società di gestione autorizzate in un determinato Stato membro non siano soggette a eventuali ulteriori requisiti disposti nello Stato membro di origine dell’OICVM riguardo agli aspetti disciplinati dalla presente direttiva, salvo nei casi espressamente menzionati dalla stessa.
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