Art. 21

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Uno Stato membro ospitante della società di gestione può esigere, a fini statistici, che tutte le società di gestione aventi una succursale nel suo territorio presentino periodicamente alle autorità competenti di tale Stato membro ospitante un resoconto delle attività svolte in tale Stato membro ospitante. 2.   Lo Stato membro ospitante della società di gestione può esigere dalle società di gestione che svolgono attività nel suo territorio, mediante lo stabilimento di una succursale o in regime di libera prestazione di servizi, le informazioni necessarie per verificare l’osservanza da parte di tali società delle disposizioni loro applicabili che rientrano tra le competenze dello Stato membro ospitante della società di gestione. Non possono tuttavia essere richieste informazioni più rigorose di quelle che sono tenute a comunicare le società di gestione autorizzate nello Stato membro in questione, per verificare l’osservanza da parte loro delle medesime norme. Le società di gestione garantiscono che le procedure e i meccanismi di cui all’ consentano alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM di ottenere direttamente dalla società di gestione le informazioni di cui al presente paragrafo. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione, ove accertino che una società di gestione, la quale abbia una succursale o presti servizi nel loro territorio, non ottempera a una delle norme rientranti tra le loro competenze, esigono che la società di gestione in questione ponga termine a detta violazione e ne informano le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione. 4.   Se la società di gestione in questione si rifiuta di fornire allo Stato membro ospitante della società di gestione le informazioni che rientrano tra le competenze di quest’ultimo o non prende le opportune misure per porre fine alla violazione di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione informano in proposito le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché la società di gestione fornisca le informazioni richieste dallo Stato membro ospitante della società di gestione ai sensi del paragrafo 2 o ponga termine alla violazione. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione. 5.   Se la società di gestione continua a rifiutarsi di fornire le informazioni richieste dallo Stato membro ospitante della società di gestione ai sensi del paragrafo 2 o persiste nell’infrazione alle disposizioni legislative o regolamentari di cui allo stesso paragrafo, in vigore nello Stato membro ospitante della società di gestione, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o tali misure risultino inadeguate ovvero mancano in detto Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, possono adottare misure adeguate, ivi incluse quelle di cui agli , per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, possono anche impedire a tale società di gestione di avviare nuove transazioni nel loro territorio. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia possibile notificare alle società di gestione gli atti necessari a tali misure. Ove il servizio fornito all’interno dello Stato membro ospitante della società di gestione consista nella gestione di un OICVM, lo Stato membro in questione può esigere che la società di gestione cessi di gestire tale OICVM. 6.   Qualsiasi misura adottata a norma dei paragrafi 4 o 5 che comporti misure o sanzioni è debitamente motivata e comunicata alla società di gestione interessata. Ciascuna di tali misure è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stata adottata. 7.   Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 3, 4 e 5, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono, nei casi urgenti, adottare le misure cautelari indispensabili alla tutela degli interessi degli investitori e degli altri soggetti cui sono prestati i servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate di tali misure nel più breve tempo possibile. La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca tali misure. 8.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione consultano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM prima di revocare l’autorizzazione della società di gestione. In tali casi, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM adottano misure adeguate per salvaguardare gli interessi degli investitori. Tali misure possono comprendere decisioni che impediscono alla società di gestione in questione di avviare nuove transazioni nel suo territorio. Ogni due anni la Commissione redige una relazione su tali casi. 9.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui essi hanno rifiutato l’autorizzazione ai sensi dell’ o una richiesta ai sensi dell’ e tutte le misure adottate a norma del paragrafo 5 del presente articolo. Ogni due anni la Commissione redige una relazione su tali casi.
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