Art. 9

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Le relazioni con i paesi terzi sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dell’ della direttiva 2004/39/CE. Ai fini della presente direttiva, i termini «impresa d'investimento» e «imprese d'investimento» di cui all’ della direttiva 2004/39/CE vanno interpretati come «società di gestione», e l’espressione «prestare servizi d'investimento» di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE va interpretata come «prestare servizi». 2.   Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dagli OICVM nel commercializzare le loro quote in un paese terzo.
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