Art. 58

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Un OICVM feeder è un OICVM o un suo comparto di investimento che, in deroga all’, paragrafo 2, lettera a), agli , e 55 e all’, paragrafo 2, lettera c), ha ricevuto l’approvazione per investire almeno l’85 % del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM o in comparti di investimento di quest’ultimo («OICVM master»). 2.   Un OICVM feeder può detenere fino al 15 % del suo patrimonio in uno o più dei seguenti elementi: a) liquidità detenute a titolo accessorio conformemente all’, paragrafo 2, secondo comma; b) strumenti finanziari derivati, che possono essere utilizzati solo a fini di copertura, di cui all’, paragrafo 1, lettera g), e all’, paragrafi 2 e 3; c) beni mobili e immobili indispensabili all’esercizio diretto delle attività, se l’OICVM feeder è una società di investimento. Ai fini dell’osservanza dell’, paragrafo 3, l’OICVM feeder calcola la sua esposizione complessiva a fronte di strumenti finanziari derivati combinando la propria esposizione diretta di cui alla lettera b) del primo comma con: a) l’effettiva esposizione a fronte di strumenti finanziari derivati dell’OICVM master in proporzione all’investimento dell’OICVM feeder nell’OICVM master; o b) la potenziale esposizione complessiva massima a fronte di strumenti finanziari derivati previsti nel regolamento o nell’atto costitutivo dell’OICVM master, in proporzione all’investimento dell’OICVM feeder nell’OICVM master. 3.   Un OICVM master è un OICVM o un suo comparto di investimento che: a) ha fra i suoi detentori di quote almeno un OICVM feeder; b) non è esso stesso un OICVM feeder; e c) non detiene quote di un OICVM feeder. 4.   L’OICVM master è soggetto alle seguenti deroghe: a) se un OICVM master ha almeno due OICVM feeder come detentori di quote, non si applicano l’, paragrafo 2, lettera a), e l’, lettera b), dando facoltà all’OICVM master di raccogliere o meno capitale presso altri investitori; b) nei casi in cui l’OICVM master non raccolga capitali dal pubblico in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, ma ha solo uno o più OICVM feeder in tale Stato membro, non si applicano il capo XI e l’, paragrafo 1, secondo comma.
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