Art. 55

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Un OICVM può acquistare quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo di cui all’, paragrafo 1, lettera e), purché non oltre il 10 % del proprio patrimonio sia investito nelle quote di uno stesso OICVM o di altro organismo di investimento collettivo. Gli Stati membri possono elevare questo limite a un massimo del 20 %. 2.   Gli investimenti in quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM non possono superare, in totale, il 30 % del patrimonio dell’OICVM. Se un OICVM ha acquisito quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo, gli Stati membri possono prevedere che il patrimonio degli OICVM o degli altri organismi di investimento collettivo non sia obbligatoriamente cumulato ai fini dei limiti stabiliti all’. 3.   Allorché un OICVM investe in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni o grazie ad una partecipazione rilevante diretta o indiretta, la società di gestione o l’altra società non possono chiedere commissioni di sottoscrizione o di rimborso per gli investimenti dell’OICVM nelle quote di tali OICVM o organismi di investimento collettivo. Un OICVM che investe una quota cospicua del proprio patrimonio in altri OICVM o organismi di investimento collettivo deve indicare nel prospetto l’ammontare massimo delle spese di gestione che possono essere imputate sia all’OICVM stesso sia agli altri OICVM o organismi di investimento collettivo nei quali intende investire. Esso indica nella relazione annuale la percentuale massima delle spese di gestione sostenute dall’OICVM stesso e dagli altri OICVM o organismi di investimento collettivo nei quali investe.
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