Art. 51

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Una società di gestione o di investimento utilizza una procedura di gestione dei rischi che le consenta di controllare e di valutare in ogni momento il rischio delle posizioni e il contributo di questo al profilo di rischio generale del portafoglio. Essa utilizza una procedura che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC. Essa comunica sistematicamente alle autorità competenti del proprio Stato membro di origine i tipi di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi e i metodi scelti per stimare i rischi associati alle operazioni in strumenti derivati per ciascun OICVM che essa gestisce. 2.   Gli Stati membri possono autorizzare gli OICVM a ricorrere, alle condizioni ed entro i limiti che essi stabiliscono, a tecniche e strumenti che abbiano per oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario purché tali tecniche e strumenti vengano impiegati ai fini della buona gestione del portafoglio. Se queste operazioni implicano l’uso di strumenti derivati, tali condizioni e limiti devono essere conformi alle disposizioni della presente direttiva. In nessun caso queste operazioni determineranno il discostamento dell’OICVM dagli obiettivi di investimento definiti nel suo regolamento di gestione o nel suo atto costitutivo o nel prospetto. 3.   Un OICVM assicura che la sua esposizione complessiva a fronte di strumenti derivati non superi il valore netto totale del suo portafoglio. L’esposizione è calcolata tenendo conto del valore corrente del patrimonio sottostante, del rischio di controparte, degli andamenti futuri del mercato e del periodo di tempo disponibile per liquidare le posizioni. Ciò si applica anche al terzo e al quarto comma. Un OICVM può investire, nell’ambito della sua politica di investimento e nei limiti fissati all’, paragrafo 5, in strumenti finanziari derivati, purché l’esposizione a fronte del patrimonio sottostante non superi, in totale, i limiti di investimento stabiliti all’. Gli Stati membri possono prevedere che, se un OICVM investe in strumenti finanziari derivati basati su indici, tali investimenti non debbano essere cumulati ai fini dei limiti di cui all’. Se valori mobiliari o strumenti del mercato monetario incorporano uno strumento derivato, quest’ultimo viene preso in considerazione ai fini della conformità ai requisiti di cui al presente articolo. 4.   Fatto salvo l’, la Commissione adotta, entro il 1o luglio 2010, misure di esecuzione che precisano: a) criteri per valutare l’adeguatezza della procedura di gestione dei rischi utilizzata dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 1, primo comma; b) disposizioni dettagliate relative a una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC; e c) disposizioni dettagliate concernenti il contenuto e la procedura da seguire per comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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