Art. 93

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Un OICVM che intenda commercializzare le proprie quote in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro d’origine trasmette preventivamente una lettera di notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine. La lettera di notifica include informazioni sugli accordi di commercializzazione delle quote dell’OICVM nello Stato membro ospitante, incluse, se del caso, informazioni relative alle categorie di azioni. Nell’ambito dell’, paragrafo 1, essa indica altresì che l’OICVM è commercializzato dalla società di gestione che gestisce l’OICVM. 2.   L’OICVM allega alla lettera di notifica, di cui al paragrafo 1, l’ultima versione dei seguenti documenti: a) il suo regolamento o il suo atto costitutivo, il prospetto e, se del caso, l’ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, tradotte conformemente alle disposizioni dell’, paragrafo 1, lettere c) e d); e b) le informazioni chiave per gli investitori di cui all’, tradotte conformemente all’, paragrafo 1, lettere b) e d). 3.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM verificano la completezza della documentazione presentata dall’OICVM conformemente ai paragrafi 1 e 2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM trasmettono la documentazione completa di cui ai paragrafi 1 e 2 alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’OICVM intende commercializzare le proprie quote, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera di notifica corredata della documentazione completa di cui al paragrafo 2. Esse allegano alla documentazione un attestato che comprovi che l’OICVM soddisfa le condizioni imposte dalla presente direttiva. Dopo la trasmissione della documentazione, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM informano immediatamente l’OICVM della trasmissione. L’OICVM può accedere al mercato dello Stato membro ospitante dell’OICVM a partire dalla data di detta notifica. 4.   Gli Stati membri assicurano che la lettera di notifica di cui al paragrafo 1 e l’attestato di cui al paragrafo 3 siano forniti in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale, salvo che lo Stato membro di origine e lo Stato membro ospitante dell’OICVM non accettino la lettera di notifica e l’attestato in questione in una lingua ufficiale di entrambi gli Stati membri. 5.   Gli Stati membri assicurano che la trasmissione elettronica e il deposito elettronico dei documenti di cui al paragrafo 3 siano accettati dalle loro autorità competenti. 6.   Ai fini della procedura di notifica di cui al presente articolo, le autorità competenti dello Stato membro in cui l’OICVM intende commercializzare le proprie quote non richiedono ulteriori documenti, certificati o informazioni in aggiunta a quelli di cui al presente articolo. 7.   Lo Stato membro di origine dell’OICVM assicura che le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM abbiano accesso, mediante mezzi elettronici, ai documenti di cui al paragrafo 2 e, laddove applicabile, alle relative traduzioni. Esso prescrive inoltre che gli OICVM tengano detti documenti e traduzioni aggiornati. Gli OICVM notificano ogni modifica apportata ai documenti di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM indicando dove tali documenti possano essere ottenuti per via elettronica. 8.   In caso di modifica delle informazioni riguardanti gli accordi adottati per la commercializzazione comunicate nella lettera di notifica conformemente al paragrafo 1, o di una modifica relativa alle categorie di azioni da commercializzare, l’OICVM ne informa per iscritto le autorità competenti dello Stato membro ospitante prima di attuare la modifica.
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