Art. 89
In vigore dal 13 lug 2009
Non possono effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 1, lettere e), g) e, h):
a)
la società di investimento,
b)
la società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:65:oj#art-89