Art. 90
In vigore dal 13 lug 2009
Il diritto dello Stato membro d’origine dell’OICVM o il regolamento del fondo indicano le remunerazioni e le spese che la società di gestione è autorizzata a imputare al fondo, nonché le modalità di calcolo di tali remunerazioni.
La legge o l’atto costitutivo della società di investimento indicano la natura delle spese a carico della società.
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