Art. 94
In vigore dal 13 lug 2009
1. Se commercializza le proprie quote in uno Stato membro ospitante, l’OICVM fornisce agli investitori nel territorio di detto Stato membro tutte le informazioni e i documenti che è tenuto a fornire agli investitori del proprio Stato membro di origine ai sensi del capo IX.
Tali informazioni e documenti vengono forniti agli investitori conformemente alle seguenti disposizioni:
a)
fatte salve le disposizioni del capo IX, le informazioni e i documenti vengono forniti agli investitori nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e/o amministrative dello Stato membro ospitante dell’OICVM;
b)
le informazioni chiave per gli investitori di cui all’ vengono tradotte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante dell’OICVM o in una lingua approvata dalle autorità competenti di detto Stato membro;
c)
le informazioni o i documenti diversi dalle informazioni chiave per gli investitori di cui all’ sono tradotti, a scelta dell’OICVM, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante dell’OICVM o in una lingua approvata dalle autorità competenti o in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale; e
d)
le traduzioni delle informazioni o dei documenti di cui alle lettere b) e c) vengono effettuate sotto la responsabilità dell’OICVM e riflettono fedelmente il contenuto delle informazioni originali.
2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle modifiche delle informazioni e dei documenti di cui allo stesso paragrafo.
3. La frequenza della pubblicazione del prezzo di emissione, di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote dell’OICVM ai sensi dell’ è disciplinata dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro di origine dell’OICVM.
Storico versioni
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