Art. 94

Art. 94

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Se commercializza le proprie quote in uno Stato membro ospitante, l’OICVM fornisce agli investitori nel territorio di detto Stato membro tutte le informazioni e i documenti che è tenuto a fornire agli investitori del proprio Stato membro di origine ai sensi del capo IX. Tali informazioni e documenti vengono forniti agli investitori conformemente alle seguenti disposizioni: a) fatte salve le disposizioni del capo IX, le informazioni e i documenti vengono forniti agli investitori nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e/o amministrative dello Stato membro ospitante dell’OICVM; b) le informazioni chiave per gli investitori di cui all’ vengono tradotte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante dell’OICVM o in una lingua approvata dalle autorità competenti di detto Stato membro; c) le informazioni o i documenti diversi dalle informazioni chiave per gli investitori di cui all’ sono tradotti, a scelta dell’OICVM, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante dell’OICVM o in una lingua approvata dalle autorità competenti o in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale; e d) le traduzioni delle informazioni o dei documenti di cui alle lettere b) e c) vengono effettuate sotto la responsabilità dell’OICVM e riflettono fedelmente il contenuto delle informazioni originali. 2.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle modifiche delle informazioni e dei documenti di cui allo stesso paragrafo. 3.   La frequenza della pubblicazione del prezzo di emissione, di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote dell’OICVM ai sensi dell’ è disciplinata dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro di origine dell’OICVM.
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