Art. 99

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle misure e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per la loro esecuzione. Fermi restando le procedure per il ritiro dell’autorizzazione o il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri provvedono in particolare, conformemente alla loro legislazione nazionale, affinché misure amministrative appropriate possano essere adottate o sanzioni amministrative possano essere imposte nei confronti dei soggetti responsabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva. Le misure e le sanzioni previste sono efficaci, proporzionati e dissuasivi. 2.   Fatte salve le regole in merito alle misure e alle sanzioni applicabili alle infrazioni delle altre disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri prevedono in particolare misure e sanzioni effettive, proporzionati e dissuasivi per quanto riguarda l’obbligo di presentare le informazioni chiave per gli investitori in modo ragionevolmente comprensibile per gli investitori al dettaglio conformemente all’, paragrafo 5. 3.   Gli Stati membri consentono alle autorità competenti di divulgare al pubblico qualsiasi misura o sanzione applicata per il mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, salvo il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, possa ledere gli interessi degli investitori o causare un danno sproporzionato alle parti interessate.
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