Art. 101

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l’esercizio dei compiti loro assegnati dalla presente direttiva o dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare la cooperazione prevista nel presente paragrafo. Le autorità competenti esercitano i loro poteri ai fini della cooperazione anche nei casi in cui il comportamento oggetto di indagine non costituisca una violazione della regolamentazione in vigore nel loro Stato membro. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri forniscono immediatamente gli uni agli altri le informazioni richieste ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate dalla presente direttiva. 3.   Quando un’autorità competente di uno Stato membro ha validi motivi per sospettare che atti contrari alle disposizioni della presente direttiva siano o siano stati commessi da soggetti non sottoposti alla sua vigilanza nel territorio di un altro Stato membro, ne informa le autorità competenti dell’altro Stato membro con la maggiore precisione possibile. Queste ultime adottano misure appropriate e comunicano all’autorità competente che le ha informate il risultato dell’intervento e, nella misura del possibile, le eventuali novità di rilievo. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le competenze dell’autorità che ha trasmesso le informazioni. 4.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere la cooperazione delle autorità competenti di un altro Stato membro per un’attività di vigilanza, una verifica sul posto o un’indagine nel territorio di quest’ultimo nell’ambito dei poteri loro conferiti ai sensi della presente direttiva. Se un’autorità competente riceve una richiesta di verifica in loco o di indagine, essa vi dà seguito: a) effettuando la verifica o l’indagine direttamente; b) autorizzando l’autorità richiedente a effettuare la verifica o l’indagine, o c) autorizzando revisori dei conti o esperti a effettuare la verifica o l’indagine. 5.   Se la verifica o l’indagine viene effettuata nel territorio di uno Stato membro dall’autorità competente dello stesso Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro che ha richiesto la cooperazione può chiedere che i suoi funzionari accompagnino i funzionari che effettuano la verifica o l’indagine. La verifica o l’indagine è, tuttavia, soggetta al controllo generale dello Stato membro nel cui territorio viene effettuata. Se la verifica o l’indagine viene effettuata nel territorio di uno Stato membro dall’autorità competente di un altro Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio viene effettuata la verifica o l’indagine può chiedere che i suoi funzionari accompagnino i funzionari che effettuano la verifica o l’indagine. 6.   Le autorità competenti dello Stato membro nel quale è condotta la verifica o l’indagine possono rifiutare di comunicare le informazioni ai sensi del paragrafo 2 o di dare seguito alla richiesta di cooperazione nell’effettuazione di un’indagine o di una verifica sul posto secondo il disposto del paragrafo 4 solo se: a) l’indagine, la verifica in loco o lo scambio di informazioni rischi di pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l’ordine pubblico di tale Stato membro; b) sia già stato avviato un procedimento giudiziario contro le stesse persone e in relazione ai medesimi fatti dinanzi alle autorità di tale Stato membro; c) sia già stata emessa in tale Stato membro una sentenza passata in giudicato contro le stesse persone e in relazione ai medesimi fatti. 7.   Le autorità competenti informano le autorità competenti richiedenti di ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 6. Tale comunicazione contiene informazioni circa i motivi della decisione. 8.   Le autorità competenti possono portare all’attenzione del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2009/77/CE della Commissione (15), le situazioni in cui: a) la richiesta di scambio di informazioni di cui all’ è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole; b) la richiesta di effettuare un’indagine o una verifica in loco di cui all’ è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole; o c) la richiesta di autorizzare i propri funzionari ad accompagnare il personale dell’autorità competente dell’altro Stato membro è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. 9.   La Commissione può adottare misure di esecuzione in materia di procedure di verifica sul posto e di indagini. Le misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
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