Art. 109
In vigore dal 13 lug 2009
1. Qualora una società di gestione operi in uno o più Stati membri ospitanti, in regime di libera prestazione di servizi o tramite succursali ivi costituite, le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati collaborano strettamente.
Esse si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni concernenti la gestione e la proprietà di tali società di gestione atte a facilitare la vigilanza nonché tutte le informazioni che possono facilitare la vigilanza su tali imprese. Le autorità dello Stato membro di origine della società di gestione collaborano, in particolare, per assicurare che le autorità degli Stati membri ospitanti della società di gestione possano raccogliere le informazioni di cui all’, paragrafo 2.
2. Ove ciò risulti necessario per l’esercizio delle funzioni di vigilanza dello Stato membro di origine, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione sono informate dalle autorità competenti degli Stati membri di origine della società di gestione circa le misure prese da queste ultime ai sensi dell’, paragrafo 5, che comportano l’imposizione di misure e sanzioni o di restrizioni dell’attività della società di gestione.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine della società di gestione segnalano senza ritardo alle autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM qualsiasi problema individuato a livello della società di gestione tale da incidere sostanzialmente sulla capacità di quest’ultima di assolvere correttamente i propri doveri nei riguardi dell’OICVM, nonché qualsiasi violazione degli obblighi previsti al capo III.
4. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM segnalano senza ritardo alle autorità competenti dello Stato membro d’origine della società di gestione qualsiasi problema individuato a livello dell’OICVM tale da incidere sostanzialmente sulla capacità della società di gestione di assolvere correttamente i propri doveri o di rispettare i requisiti della presente direttiva che rientrano tra le competenze dello Stato membro di origine dell’OICVM.
Storico versioni
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