Art. 113

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Per uso esclusivo degli OICVM danesi, i «pantebreve» emessi in Danimarca sono assimilati ai valori mobiliari di cui all’, paragrafo 1, lettera b). 2.   In deroga all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare gli OICVM, che al 20 dicembre 1985 disponevano di più depositari in conformità della loro legislazione nazionale, a conservare tale pluralità di depositari se esse hanno la garanzia che le funzioni da esercitare in virtù dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafo 3, siano state effettivamente esercitate. 3.   In deroga all’, gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a emettere certificati al portatore rappresentativi di titoli nominativi di altre società.
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