Art. 111
In vigore dal 13 lug 2009
La Commissione può adottare modifiche tecniche della presente direttiva nei seguenti settori:
a)
chiarimento delle definizioni volto a garantire un’applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità; o
b)
allineamento della terminologia e riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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