Art. 32
In vigore dal 13 lug 2009
1. Il patrimonio di una società d’investimento è affidato alla custodia di un depositario.
2. La responsabilità del depositario di cui all’ non è influenzata dal fatto che esso abbia affidato a un terzo la totalità o una parte dei valori che ha in custodia.
3. Il depositario accerta:
a)
che la vendita, l’emissione, il riacquisto, il rimborso e l’annullamento delle quote effettuati dalla società di investimento o per conto di questa avvengano conformemente alla legge e all’atto costitutivo della società di investimento;
b)
che nelle operazioni relative al patrimonio della società d’investimento il controvalore gli sia rimesso nei termini d’uso; e
c)
che i rendimenti della società d’investimento ricevano la destinazione conforme alla legge e all’atto costitutivo.
4. Lo Stato membro di origine della società di investimento può stabilire che le società di investimento stabilite sul suo territorio che commercializzano le proprie quote esclusivamente attraverso una o più borse valori alla cui quotazione ufficiale tali quote sono ammesse non abbiano l’obbligo di avere un depositario ai sensi della presente direttiva.
Gli non si applicano a tali società d’investimento. Tuttavia, le norme per la valutazione del patrimonio di dette società d’investimento sono indicate nel diritto nazionale applicabile o nell’atto costitutivo.
5. Lo Stato membro di origine della società d’investimento può stabilire che le società di investimento stabilite sul suo territorio, che commercializzano almeno l’80 % delle proprie quote attraverso una o più borse valori indicate nell’atto costitutivo, non abbiano l’obbligo di avere un depositario ai sensi della presente direttiva, purché tali quote siano ammesse alla quotazione ufficiale delle borse valori degli Stati membri sul cui territorio le quote sono commercializzate e purché le operazioni fuori borsa siano effettuate dalla società d’investimento soltanto a prezzo di mercato.
Nell’atto costitutivo della società d’investimento è indicata la borsa del paese in cui le quote sono commercializzate la cui quotazione determina il prezzo delle operazioni fuori borsa effettuate in questo paese da detta società d’investimento.
Lo Stato membro si avvale della deroga di cui al primo comma solo se ritiene che i detentori di quote beneficino di una tutela equivalente a quella di cui beneficiano i detentori di quote degli OICVM che hanno un depositario ai sensi della presente direttiva.
In particolare, le società d’investimento di cui al presente paragrafo e al paragrafo 4 devono:
a)
in mancanza di una normativa nazionale in materia, indicare nell’atto costitutivo i metodi di calcolo del valore patrimoniale netto delle quote;
b)
intervenire sul mercato per evitare che il valore di mercato delle loro quote si discosti dal loro valore patrimoniale netto di più del 5 %;
c)
stabilire il valore patrimoniale netto delle quote, comunicarlo alle autorità competenti almeno due volte alla settimana e pubblicarlo due volte al mese.
Un revisore dei conti indipendente accerta almeno due volte al mese che il valore delle quote sia calcolato in conformità con la legge e l’atto costitutivo della società d’investimento.
In tale occasione il revisore assicura che il patrimonio della società d’investimento sia investito secondo le norme previste dalla legge e dall’atto costitutivo della società d’investimento.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le generalità delle società d’investimento che beneficiano delle deroghe previste nei paragrafi 4 e 5.
Storico versioni
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