Art. 103
In vigore dal 13 lug 2009
1. Ferme restando le disposizioni dell’, paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra un’autorità competente e:
a)
le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento degli OICVM o delle imprese che concorrono alla loro attività o degli organi che intervengono in altri procedimenti analoghi;
b)
le autorità incaricate della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari.
2. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
a)
le informazioni sono utilizzate ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza previste al paragrafo 1;
b)
le informazioni ricevute sono coperte dal segreto d’ufficio di cui all’, paragrafo 1; e
c)
quando le informazioni provengono da un altro Stato membro sono comunicate solo con il consenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, comunque, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno espresso il consenso.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del paragrafo 1.
4. Fatte salve le disposizioni dell’, paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell’individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.
5. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 4 esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
a)
le informazioni sono utilizzate ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza previste al paragrafo 4;
b)
le informazioni ricevute sono coperte dal segreto d’ufficio di cui all’, paragrafo 1; e
c)
quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con il consenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, comunque, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno espresso il loro consenso.
Ai fini dell’applicazione della lettera c) del primo comma, le autorità o gli organi di cui al paragrafo 4 comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso l’informazione i nomi e il ruolo preciso delle persone alle quali tali informazioni saranno trasmesse.
6. Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al paragrafo 4 esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio di informazioni prevista dal predetto paragrafo può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al paragrafo 5.
7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del paragrafo 4.
Storico versioni
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