Art. 96

In vigore dal 13 lug 2009
Per l’esercizio delle loro attività gli OICVM possono utilizzare, in uno Stato membro ospitante, lo stesso riferimento alla loro forma giuridica indicata nella loro denominazione (come «società d’investimento» o «fondo comune di investimento») utilizzato nel loro Stato membro di origine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:65:oj#art-96

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo