Art. 95

In vigore dal 13 lug 2009
1.   La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano: a) la portata delle informazioni di cui all’, paragrafo 3; b) le modalità per facilitare l’accesso delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti dell’OICVM alle informazioni o ai documenti di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, come disposto dall’, paragrafo 7. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. 2.   La Commissione può anche adottare misure di esecuzione che specificano: a) la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica che l’OICVM deve utilizzare ai fini della notifica di cui all’, paragrafo 1, inclusa una guida su come identificare la sua traduzione; b) la forma e il contenuto del modello standard di attestazione che le autorità competenti devono utilizzare ai sensi dell’, paragrafo 3; c) la procedura per lo scambio delle informazioni e l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra autorità competenti ai fini della notifica di cui all’. Tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
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