Art. 88
In vigore dal 13 lug 2009
1. Fatta salva l’applicazione degli , non possono concedere prestiti o agire in qualità di garanti per conto terzi:
a)
la società di investimento;
b)
la società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento.
2. Il paragrafo 1 non osta all’acquisto, da parte degli organismi in questione, di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 1), lettere e), g), h), non interamente liberati.
Storico versioni
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