Art. 84
In vigore dal 13 lug 2009
1. Un OICVM riacquista o rimborsa le proprie quote a richiesta del detentore di quote.
2. In deroga al paragrafo 1:
a)
un OICVM può sospendere provvisoriamente, ai sensi del diritto nazionale applicabile, del regolamento del fondo o dell’atto costitutivo della società di investimento, il riacquisto o il rimborso delle proprie quote;
b)
gli Stati membri d’origine degli OICVM possono consentire alle loro autorità competenti di esigere la sospensione del riacquisto o del rimborso delle quote, nell’interesse dei detentori di quote o nell’interesse pubblico.
La sospensione temporanea di cui alla lettera a) del primo comma è prevista soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedano e quando la sospensione sia giustificata, tenuto conto degli interessi dei detentori di quote.
3. In caso di sospensione temporanea ai sensi del paragrafo 2, lettera a), l’OICVM informa immediatamente della propria decisione le autorità competenti del proprio Stato membro d’origine nonché, qualora commercializzi le sue quote in altri Stati membri, le autorità competenti di questi ultimi.
Storico versioni
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