Art. 80
In vigore dal 13 lug 2009
1. Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascun fondo comune da esse gestito, le società di gestione che vendono OICVM agli investitori direttamente o tramite una persona fisica o giuridica che agisce per loro conto e sotto la loro piena e incondizionata responsabilità, forniscano in tempo utile agli investitori informazioni chiave per gli investitori in merito all’OICVM prima della proposta sottoscrizione delle quote dell’OICVM.
2. Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestito, le società di gestione che non vendono agli investitori OICVM, né direttamente né tramite una persona fisica o giuridica che agisce per loro conto e sotto la loro piena e incondizionata responsabilità, forniscano informazioni chiave per gli investitori ai creatori di prodotti e agli intermediari che vendono o che consigliano gli investitori sui potenziali investimenti in OICVM o in prodotti che presentano un’esposizione verso tali OICVM dietro loro richiesta. Gli Stati membri fanno obbligo agli intermediari che vendono o che consigliano gli investitori sui potenziali investimenti in OICVM, di fornire le informazioni chiave per gli investitori ai propri clienti o potenziali clienti.
3. Le informazioni chiave per gli investitori sono fornite a questi ultimi a titolo gratuito.
Storico versioni
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