Art. 75
In vigore dal 13 lug 2009
1. Il prospetto, l’ultima relazione annuale e l’ultima relazione semestrale pubblicate sono fornite gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta.
2. Il prospetto può essere fornito su supporto durevole o tramite un sito Web. Una copia cartacea del prospetto è consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.
3. La relazione annuale e la relazione semestrale sono messe a disposizione degli investitori nei modi specificati nel prospetto e nelle informazioni chiave per gli investitori di cui all’. Una copia cartacea della relazione annuale e della relazione semestrale è consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.
4. La Commissione può adottare misure di esecuzione per definire le condizioni specifiche per la fornitura del prospetto su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito Web che non costituisce un supporto durevole.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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